Aggiornamento degli albi dei giudici popolari e richiesta di iscrizione
Salussola 3 aprile 2019 – Aggiornamento degli albi dei giudici popolari e richiesta di iscrizione. I cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune di Salussola che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, e siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n°287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello, e non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 12, possono iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali. Il modello di domanda si può ritirare presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Salussola.
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I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana,
b) Buona condotta morale,
c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana,
b) Buona condotta morale,
c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
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Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario,
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio,
c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario,
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio,
c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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