Conoscere il Regolamento del Consiglio Comunale di Salussola (parte 3)
Salussola 26 giugno 2019 – Conoscere il Regolamento del Consiglio Comunale di Salussola.
ART. 11 Funzioni delle commissioni consiliari permanenti
1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d’indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l’approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.
2. Le commissioni provvedono all’esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate nell’assemblea consiliare. D’intesa con il sindaco può riferire all’adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal consiglio per l’espletamento dell’incarico.
3. Le commissioni hanno potestà d’iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell’ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco, il quale trasmette al segretario comunale per l’istruttoria prevista dagli articoli. 53 e 55, comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Quando l’istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all’ordine del giorno della prima adunanza ordinaria e i pareri sono, tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita dal sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l’adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico – amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.
ART. 12 Segreteria delle commissioni consiliari permanenti Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori
1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal responsabile di servizio. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell’adunanza. I verbali sono approvati nell’adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al sindaco ed al segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni , rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al revisore dei Conti.
ART. 13 Commissioni d’indagine riservata
1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d’indagine riservata sull’attività dell’amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l’oggetto e l’ambito dell’indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto dell’indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la commissione può effettuare l’audizione del sindaco, di membri del consiglio e della giunta, del revisore, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d’ufficio ed alle leggi vigenti.
5. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.
6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l’inchiesta che non sono i risultati direttamente od indirettamente, connessi con l’ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al consiglio conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell’archivio dell’ente.
ART. 14 Commissioni di studio e consulte
1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l’incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull’avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. E’ riconosciuto l’operato delle consulte dell’ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all’indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell’ente stesso. L’attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.
ART. 15 Designazione e funzioni
1. All’inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L’assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presi dente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l’esito della votazione è stato verificato con l’intervento dei consiglieri scrutatori.