Virus covid-19 – Ordinanza e Misure prese dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Piemonte
Salussola / Torino 24 febbraio 2020 – Virus covid-19 – Ordinanza e Misure prese dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Piemonte. Il Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione Piemonte e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata dall’Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna (23/02/2020) al Ministero della Salute:
-per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese;
-per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus (Cina);
-per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione; situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l’estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l’origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi;
Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;
Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) Sospensionedi manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
b) Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;
c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
e) Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:
a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;