Covid-19: Il Piemonte si veste di giallo

PIEMONTE giallo 1

Salussola / Torino 14 dicembre 2020 – Covid-19: Il Piemonte si veste di giallo. E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza con la quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone che da ieri, domenica 13 dicembre, il Piemonte è in zona gialla.

Le regole della zona gialla

Spostamenti – È consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di giustificane il motivo. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro ma è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere tra le ore 5 e le ore 22. Si può andare a fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi. È possibile raggiungere la seconda casa se è ubicata in un Comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un Comune di area arancione o rossa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata, uscire con il proprio animale da compagnia e fare attività motoria. È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Attività commerciali – I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Scuola – Lezioni in presenza per materne, elementari e prima media, mentre permane la didattica a distanza per seconde e terze medie (fino al 23 dicembre come da ordinanza del presidente Cirio) e superiori.

Università e istituzioni di Alta formazione – Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e per i laboratori, che possono svolgersi in presenza. I tirocini, le attività di laboratorio sperimentale o didattico o le esercitazioni possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli Atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre. Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza quelle del primo anno dei corsi di studi, i laboratori o assimilabili.Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea.

Eventi, cerimonie e riunioni – Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospesa. Tumulazioni e sepolture sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Attività motoria e sportiva – È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento. E’ consentita la pratica amatoriale dello sci di fondo e dello sci alpinismo, che non implicano l’uso di impianti di trasporto. Lo sci di fondo può essere praticato anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi meccanici. Resta fermo il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio, con particolare riguardo a quelle previste per evitare gli assembramenti.

Caccia – L’attività venatoria è consentita senza alcuna limitazione di luogo o di specie, fatto salvo il rispetto delle norme di settore e del calendario venatorio vigente.

tratto da Piemonte Informa

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-zona-gialla

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di Claudio Circolari; Blogger, Storico Locale, Fotografo Amatoriale; Collaboratore Parrocchiale; Volontario Sociale: Tutto a titolo gratuito, senza scopi di lucro, ma solo per fini sociali