Covid-19: Cosa si può e cosa non si può fare in zona gialla: BAR, RISTORANTI, ECT

giallo piemonte

Salussola 9 gennaio 2021 – Covid-19: Cosa si può e cosa non si può fare in zona gialla: BAR, RISTORANTI, ECT.

  1. Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest’area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
  2. È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
  3. Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo? La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
  4. La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza? No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  5. Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti? Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 dicembre 2020.
  6. Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio? Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
  7. A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti? Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
    Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
    Tali regole sono indicate all’articolo 1, comma 9, lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020.
    Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, comprese le misure di cui agli allegati 9 e 11 del dpcm, relativi rispettivamente al “Commercio al dettaglio” e alle “Misure per gli esercizi commerciali”. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

http://www.governo.it/it/faq-natale#zone

redazionale

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di Claudio Circolari; Blogger, Storico Locale, Fotografo Amatoriale; Collaboratore Parrocchiale; Volontario Sociale: Tutto a titolo gratuito, senza scopi di lucro, ma solo per fini sociali