Domanda di sostegno economico per l’affitto della casa, ma bisogna avere i requisiti richiesti
Salussola – Domanda di sostegno economico per l’affitto della casa, ma bisogna avere i requisiti richiesti. Dal 2 novembre al 10 dicembre 2021 c’è la possibilità di presentare domanda per ottenere un sussidio economico per l’affitto di casa per chi ha i requisiti. Il Comune di Salussola pertanto dovrà raccogliere le domande, con apposizione di data e protocollo, debitamente compilate e complete dei dati richiesti e dei documenti necessari ed effettuarne la pre-istruttoria. Si può presentare domanda solo avendo i requisiti sotto elencati:
REQUISTI FONDO 2021
A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente bando (2 novembre 2021):
1) siano cittadini italiani, di uno Stato aderente all’Unione Europea, oppure cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2) abbiano la residenza anagrafica nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
3) siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuale, escluse le spese accessorie, non sia superiore a €. 6.000,00;
4) siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
FASCIA A: valore del reddito complessivo riportato dell’attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a €.13.405,08; l’incidenza del canone, regolarmente corrisposto nel 2021, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dall’attestazione ISEE 2021 deve essere superiore al 14%;
FASCIA B: valore del reddito complessivo riportato dell’attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a €.13.405,08 ma inferiore a €. 25.000,00; l’incidenza del canone, regolarmente corrisposto nel 2021, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dall’attestazione ISEE 2021 deve essere superiore al 24%; Per la fascia B il valore ISEE deve essere inferiore al limite 2021 per l’accesso all’edilizia sociale (€. 21.201,19);
5) non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
6) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dal Comune per contratti stipulati nell’anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2021;
8) non siano richiedenti nel cui nucleo famigliare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
Concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
La disposizione non si applica: nel caso di nuda proprietà; nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune; nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietari.
REDDITO DI CITTADINANZA
Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore di reddito/pensione di cittadinanza.
Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 6 del Decreto Ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente all’erogazione dei contributi, a comunicare all’INPS la lista dei
beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISTI
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i. .
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino extra Europeo o apolide;
2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità, con estremi dati registrazione;
3. in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano, è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni di cui al punto 8) dei requisiti;
4. in caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento;
5. copia delle ricevute di pagamento del canone 2021.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia A) e non può, in ogni caso, essere superiore a €.3.000,00.
2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia B) e non può, in ogni caso, essere superiore a €. 2.300,00.
3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per ciascun ambito dal Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili. In applicazione del principio di gradualità stabilito dall’art. 2, comma 3 del D.M. 7 giugno 1999 in favore dei nuclei famigliari a più basso reddito, l’accesso alla ripartizione di cui alla fascia B è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia A come raccolte dai Comuni.
Qualora le risorse non siano sufficienti per l’integrale soddisfacimento della fascia B, esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all’incidenza del canone più
alta.
4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a €. 50,00.
5. Il Comune di Salussola provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un’unica soluzione.
CASI PARTICOLARI
1. Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo famigliare, così come composto anagraficamente alla data del 2 novembre 2021. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l’importo non erogato alla Regione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata, presso il Comune di Salussola alla data del 2 novembre 2021, mediante la compilazione dell’apposito modulo, predisposto dal Comune capofila, pubblicato
sul sito istituzionale del medesimo e scaricabile dai cittadini, con le seguenti modalità: https://www.comune.biella.it/casa-politiche-sociali/politiche-abitative-misure-sostegno dal 2 novembre 2021 al 10 dicembre 2021.
VEDI ANCHE:
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Siti/slssl066/AlboPretorio/2021/2021-0005610-A06.PDF
SCHEMA DI DOMANDA:
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Siti/slssl066/AlboPretorio/2021/2021-0005610-A07.PDF
3 novembre 2021 – redazionale